[1]Entrata in vigore, emendamenti e cessazione

[2]1. Il presente Accordo entrera' in vigore alla data di ricezione dell'ultima notifica scritta, con la quale le Parti, attraverso i canali diplomatici, si comunicano che i requisiti giuridici nazionali per l'entrata in vigore sono stati soddisfatti. 2. Il presente Accordo potra' essere emendato con il reciproco consenso delle Parti. Gli emendamenti, concordati per iscritto dalle Parti, entrano in vigore ad espletamento della stessa procedura, indicata nel comma 1 del presente articolo. 3. Il presente Accordo resta in vigore fino a che una delle Parti comunica all'altra per iscritto, attraverso i canali diplomatici, la propria intenzione di revocare il presente Accordo. In tal caso, l'Accordo cessa di avere efficacia dopo sei (6) mesi dalla data di ricezione della nota di revoca. In fede di che, i sottoscritti hanno firmato il presente Accordo in due originali, ciascuno nella lingua italiana e spagnola, entrambi i testi facenti ugualmente fede. Fatto a Roma il giorno 28 del mese di maggio dell'anno 2013.

[3]Parte di provvedimento in formato grafico

Testo vigente dal 19 dicembre 2017

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urn:nir:stato:legge:2017-11-27;187~allegato-art12 · fonte su Normattiva