[1]Disposizioni finali

[2]14.1 Il presente Accordo entra in vigore alla data di ricezione dell'ultima notifica scritta mediante canali diplomatici, con cui le Parti si comunicano il completamento delle proprie procedure interne costituzionali necessarie per l'entrata in vigore. 14.2 Il presente Accordo puo' essere emendato mediante reciproco consenso scritto di entrambe le Parti. Gli emendamenti entrano in vigore in conformita' alle procedure descritte nel primo paragrafo del presente Articolo. 14.3 Il presente Accordo rimarra' in vigore per un periodo di cinque (5) anni e sara' rinnovato automaticamente per simili periodi, a meno che una delle Parti notifichi all'altra per iscritto e attraverso canali diplomatici, la propria intenzione di terminare l'Accordo sei (6) mesi prima della data di scadenza. 14.4 Il termine del presente Accordo non influira' sul completamento di eventuali programmi e attivita' in corso svolti ai sensi del presente Accordo e non influira' sulla validita' o sulla durata di eventuali accordi, progetti e attivita' specifici svolti ai sensi del presente Accordo, salvo diverso accordo tra le Parti. In fede di cio', i sottoscritti debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Accordo. Fatto a Roma, il 13 gennaio 2026 in due originali, ciascuno nelle lingue italiana, araba e inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenze, prevarra' il testo in inglese.

[3]Parte di provvedimento in formato grafico

Testo vigente dal 14 settembre 2026

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urn:nir:stato:legge:2026-09-01;159~accordo-art14 · fonte su Normattiva