Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sul trasferimento e la messa in comune dei contributi al Fondo di risoluzione unico, con Allegati, fatto a Bruxelles ((il 21 maggio 2014, con processo verbale di rettifica, fatto a Bruxelles il 22 aprile 2015.))
Art. 3 — Clausola di invarianza finanziaria
Agli oneri eventualmente discendenti dal considerando n. 13 e dall'attuazione dell'articolo 15 dell'Accordo di cui all'articolo 1, si fa fronte con apposito provvedimento legislativo.
Testo vigente dal 27 novembre 2015
