Dall'attuazione delle disposizioni del Protocollo di cui all'articolo 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Agli eventuali oneri relativi all'attuazione dell'articolo 6, paragrafo 3, della Convenzione di cui all'articolo 1, come sostituito dall'articolo VII del Protocollo di cui al medesimo articolo 1, si fa fronte con apposito provvedimento legislativo.

Testo vigente dal 10 aprile 2026

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urn:nir:stato:legge:2026-04-01;46~art3 · fonte su Normattiva