[1]Assistenza Tecnica

[2]Le Autorita' doganali forniranno assistenza tecnica in materia doganale attraverso:

  • a)lo scambio di funzionari allo scopo di incrementare la conoscenza reciproca delle rispettive tecniche doganali;
  • b)la formazione e l'assistenza nello sviluppo della specializzazione dei propri funzionari;
  • c)lo scambio di esperti in materia doganale;
  • d)lo scambio di informazioni relative alle procedure ed alla semplificazione dei controlli doganali per migliorare le metodologie e le modalita' di tale controllo.

Testo vigente dal 18 ottobre 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-10-03;188~accordo-art13 · fonte su Normattiva