All'onere derivante dall'esecuzione della presente legge si fara' fronte con lo stanziamento iscritto al capitolo n. 47 dello stato di previsione dello spesa del Ministero dell'industria e del commercio per l'esercizio finanziario 1961-62 e con quello dei corrispondenti capitoli degli esercizi successivi. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Testo vigente dal 7 febbraio 1963
