All'onere di lire 5.796.000 derivante dall'attuazione della presente legge, nell'esercizio finanziario 1973, si fa fronte mediante riduzione, per un pari importo, dello stanziamento del capitolo n. 3066 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per il detto esercizio e dei capitoli corrispondenti degli esercizi successivi. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 17 gennaio 1974

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urn:nir:stato:legge:1973-11-15;925~approvazione-art3 · fonte su Normattiva