III. ACCETTAZIONE DEGLI OBBLIGHI Articolo 16 1. Ciascun Membro che ratifica la presente Convenzione deve accettare, in virtu' degli obblighi generali di cui alla Parte I, gli obblighi derivanti dalla Convenzione riguardo ad uno o piu' degli articoli della Parte II. 2. Ciascun Membro deve specificare, nella propria ratifica, l'articolo o gli articoli della parte II, per i quali accetta gli obblighi derivanti dalla presente Convenzione. 3. Ciascun Membro che ha ratificato la presente Convenzione puo' in seguito notificare al Direttore Generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro che accetta gli obblighi derivanti dalla Convenzione per quanto concerne uno o piu' articoli della Parte II che non sono gia' stati specificati nella sua ratifica; Dette notifiche avranno valore di ratifica a decorrere dalla data della loro comunicazione. 4. Ciascun Membro che ha ratificato la presente Convenzione deve esporre nei rapporti sull'applicazione della Convenzione che presentera' ai sensi dell'articolo 22 dello Statuto dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro, quanto previsto dalla sua legislazione e prassi nazionale nei confronti dei settori considerati dagli articoli della Parte II, riguardo ai quali non ha accettato gli obblighi derivanti dalla convenzione, precisando in quale misura siano state attuate, o ci si proponga di attuare, le disposizioni della Convenzione concernenti tali settori.
Testo vigente dal 27 maggio 1989
