1. Ciascun membro che abbia ratificato la presente Convenzione, puo' denunciarla allo scadere di un periodo di dieci anni successivo alla data di entrata in vigore iniziale della convenzione, mediante un atto inviato al Direttore Generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro e da esso registrato. La denuncia avra' effeto soltanto un anno dopo la data di registrazione. 2. Ciascun Membro, il quale abbia ratificato la presente Convenzione, e che, entro l'anno successivo alla scadenza del decennio di cui al paragrafo precedente, non si sia avvalso della facolta' di denuncia prevista al presente articolo, sara' vincolato per un ulteriore periodo di dieci anni e, successivamente, potra' denunciare la presente Convenzione allo scadere di ogni decennio alle condizioni previste dal presente articolo. 3. Dopo aver consultato le organizzazioni rappresentative interessate dei datori di lavoro e dei lavoratori, ogni Membro che abbia ratificato la presente Convenzione puo', allo scadere di un periodo di cinque anni dopo la data di entrata in vigore iniziale della Convenzione, mediante un dicharazione inviata al Direttore Generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro, ritirare la propria accettazione degli obblighi derivanti dalla Convenzione riguardo a uno o piu' articoli della parte II, sempre che mantenga la sua accettazione di tali obblighi per quanto riguarda almeno uno di tali articoli. Detta dichiarazione avra' effetto soltanto un anno dopo la sua data di registrazione. 4. Ogni Membro il quale abbia ratificato la presente Convenzione e che, entro l'anno successivo allo scadere del periodo di cinque anni di cui al paragrafo 3 di cui sopra, non si sia avvalso della facolta' prevista nel suddetto paragrafo, sara' vincolato dagli articoli della Parte II, in virtu' dei quali esso ha accettato gli obblighi derivanti dalla Convenzione per un nuovo periodo di cinque anni e, successivamente, potra' ritirare la sua accettazione di tali obblighi allo scadere di ogni quinquennio, alle condizioni stabilite al presente articolo.
Testo vigente dal 27 maggio 1989
