Il decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 835, recante norme per le imprese in crisi sottoposte ad amministrazione straordinaria; per il settore siderurgico e per l'avvio dell'attivita' dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, e' convertito in legge con le seguenti modificazioni: All'articolo 5, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: "3-bis. Al comma 1 dell'articolo 2-bis del decreto-legge 6 febbraio 1986, n. 20, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1986, n. 88, le parole: "Alle imprese per la produzione di tubi senza saldatura che presentino" sono sostituite dalle seguenti: "Alle imprese che, per la soluzione di situazioni di crisi nel settore dei tubi senza saldatura, ed impianti strettamente connessi, presentino". 3-ter. All'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 6 febbraio 1986, n. 20, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1986, n. 88, le parole: "al precedente articolo 2" sono sostituite dalle seguenti: "ai precedenti articoli 2 e 2-bis"". L'articolo 10 e' soppresso. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 24 maggio 1986, n. 218, 28 luglio 1986, n. 411, e 27 settembre 1986, n. 593. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Testo vigente dal 9 febbraio 1987

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urn:nir:stato:legge:1987-02-06;19~art1 · fonte su Normattiva