All'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)al comma 1, alinea:
  • 1)dopo le parole: "in maggioranza ai medesimi," sono aggiunte le seguenti "oppure formate esclusivamente da giovani tra i 18 ed i 35 anni di eta'";
  • 2)dopo le parole: "nonche' per la fornitura di servizi" sono soppresse le seguenti: "nei settori dell'agricoltura, dell'industria e del turismo e";
  • b)al comma 1, lettera c):
  • 1)le parole "per la durata di un triennio" sono sostituite con le seguenti: "per la durata di un biennio";
  • 2)le parole: "e del 25 per cento per il terzo" sono soppresse;
  • 3)le parole: ". Per il terzo anno di contributo e' concedibile sempreche' dal progetto medesimo detto contributo risulti necessario per consentire l'equilibrio economico delle iniziative" sono soppresse;
  • c)il comma 1-quater e' sostituito dal seguente: "1-quater. - Nelle societa' di cui al comma 1 e' nullo ogni atto di trasferimento tra vivi di azioni o quote societarie da parte di soci di eta' compresa tra i 18 ed i 29 anni a soggetti che non abbiano tale requisito, ove stipulato entro dieci anni dalla data di presentazione della domanda di ammissione alle agevolazioni.";
  • d)al comma 2 e' soppressa la lettera a);
  • e)al comma 2, lettera g), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e quelle promosse da societa' costituite esclusivamente da giovani";
  • f)il comma 3 e' soppresso;
  • g)al comma 4 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e di promozione di cultura imprenditoriale. Il comitato, su direttiva del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, e con le proprie procedure, puo' gestire progetti ed interventi relativi alla imprenditorialita' giovanile, alle piccole e medie imprese e allo sviluppo locale utilizzando risorse regionali, nazionali e comunitarie.";
  • h)al comma 5 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il comitato dura in carica quattro anni.";
  • i)al comma 6 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Il periodo trascorso dal personale degli organismi dell'intervento straordinario e degli enti di gestione delle partecipazioni statali e delle societa' partecipate, in servizio presso la segreteria tecnica del comitato per lo sviluppo di nuova imprenditorialita' giovanile, e' considerato valido a tutti gli effetti da parte degli enti e delle societa' di provenienza. Gli organismi dell'intervento straordinario e degli enti di gestione delle partecipazioni statali sono tenuti ad assicurare al personale di cui al presente comma tutti gli sviluppi di carriera e di retribuzione riconosciuti al personale che continua a prestare la propria opera presso gli organismi e gli enti medesimi. In tale ambito dovra' essere adeguatamente considerata la qualita' dell'attivita' svolta dai propri dipendenti presso la segreteria tecnica del comitato per lo sviluppo di nuova imprenditorialita' giovanile, quale risulta anche dagli incarichi e dai livelli di responsabilita' attribuiti dallo stesso comitato.";
  • l)al comma 7- bis e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il comitato costituito presso l'Ufficio del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, mediante apposite convenzioni, puo' prestare assistenza tecnica alle regioni nella gestione delle leggi regionali per lo sviluppo della imprenditorialita' giovanile e dell'artigianato.";
  • m)al comma 8 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il nucleo di valutazione dura in carica tre anni.";
  • n)al comma 11 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "E' costituito presso la Cassa depositi e prestiti un fondo di garanzia per i finanziamenti ai soggetti di cui al comma 1 da parte del sistema creditizio. La garanzia del fondo puo' essere accordata dalla Cassa depositi e prestiti sotto forma di fidejussione solidale agli istituti di credito su richiesta dei medesimi o delle imprese interessate e su proposta di ammissibilita' del comitato di cui al comma 4. La dotazione del fondo e' costituita dalle somme provenienti dalla restituzione dei mutui agevolati di cui al comma 1, lettera b).".

Testo vigente dal 27 agosto 1991

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urn:nir:stato:legge:1991-08-11;275~art1 · fonte su Normattiva