1. Ciascuna Parte Contraente accordera' nel proprio territorio agli investimenti o ai proventi degli investitori dell'altra Parte Contraente un trattamento non meno favorevole di quello concesso agli investimenti o proventi dei suoi stessi investitori e agli investimenti o proventi di investitori di un qualsiasi Paese Terzo, a seconda di quello piu' favorevole. 2. Ciascuna Parte Contraente accordera' nel proprio territorio agli investitori dell'altra Parte Contraente, per quanto concerne l'amministrazione, la conservazione, l'utilizzo, il godimento o la destinazione del proprio investimento, un trattamento non meno favorevole di quello che accorda ai suoi stessi investitori o agli investitori di un qualsiasi Paese Terzo, a seconda di quello piu' favorevole. 3. Il suddetto trattamento non si estendera' ai vantaggi accordati agli investitori di un Paese Terzo da ciascuna Parte Contraente in base all'appartenenza di detta Parte Contraente ad una Unione Doganale, Mercato Comune, Zona di libero Scambio, Convenzione Economica Internazionale Multilaterale o basati su un Accordo concluso fra quella Parte Contraente ed un Paese Terzo per evitare la doppia imposizione ovvero per facilitare gli scambi difrontiera.
Testo vigente dal 23 gennaio 1992
