[1]nazionale e trattamento della nazione piu' favorita
[2]1. Ciascuna Parte Contraente, all'interno dei confini del proprio territorio, accordera' agli investitori e agli investimenti, nonche' ai relativi redditi, degli investitori dell'altra Parte Contraente trattamento non meno favorevole di quello riservato agli investimenti e relativi redditi dei propri cittadini o degli investitori di Stati Terzi.
[3]2. Le disposizioni del presente Articolo non si applicano ai vantaggi ed ai privilegi che una Parte Contraente riconosce agli investitori di Paesi Terzi per effetto di: una Partecipazione ad Unioni Economiche o Doganali, ad un Mercato Comune, ad un'Area di Libero Scambio, ad un Accordo regionale o subregionale, ad un Accordo economico multilaterale internazionale o ad Accordi conclusi allo scopo di evitare la doppia imposizione od a facilitare gli scambi transfrontalieri.
[4]3. Ciascuna Parte Contraente accordera' in ogni momento agli investimenti degli investitori dell'altra Parte Contraente un giusto ed equo trattamento.
Testo vigente dal 13 marzo 2003
