dei natanti 1 Ogni natante deve essere munito dei contrassegni attribuiti dall'autorita' competente, salvo i casi previsti dall'art. 4 della Convenzione e le deroghe di cui al punto 5 del presente articolo. 2 I contrassegni devono essere apposti su ogni lato del natante, in posizione ben visibile, a caratteri latini e cifre arabe, leggibili ed indelebili. 3 I caratteri ed i numeri devono avere almeno 8 cm di altezza per i natanti di lunghezza fino a 15 m, almeno 20 cm per gli altri natanti. La larghezza e lo spessore dei loro tratti saranno proporzionati all'altezza. I caratteri ed i numeri dovranno essere chiari su fondo scuro o scuri su fondo chiaro. 4 L'autorita' competente puo' disporre l'uso di targhe ufficiali. 5 Sono esenti dall'obbligo dei contrassegni: a. i natanti delle imprese di navigazione concessionarie dei servizi regolari di linea; b. i natanti la cui lunghezza e' inferiore a 2,5 m; c. le canoe, i caiacchi, i sandolini ed altri natanti simili non provvisti di motore, nonche' le tavole a vela; d. i natanti da competizione a remi. I natanti di cui alla lettera a. devono essere contraddistinti dal nome oppure dalle iniziali dell'impresa seguite da numeri; quelli di cui alle lettere b., c., d. devono portare in posizione ben visibile le indicazioni del proprietario o del detentore.

Testo vigente dal 12 febbraio 1997

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1997-01-20;19~art17 · fonte su Normattiva