dei natanti 1 Il carico o il numero di persone indicati nella licenza di navigazione non devono essere superati. Nel caso in cui esistano marche d'immersione o di bordo libero, il natante non deve essere caricato in modo da immergersi da fermo oltre il limite inferiore delle marche stesse. 2 Il carico deve essere disposto in modo da non mettere in pericolo la sicurezza del natante ne' da ostacolare la visuale necessaria per la condotta. 3 Sulle imbarcazioni da diporto, quando lo spazio lo permette, tre ragazzi di eta' inferiore a 12 anni possono essere contati come due adulti; su quelle con portata massima di due persone possono prendere posto un adulto e due ragazzi di eta' inferiore a 12 anni. 4 Nel caso in cui il numero di persone o il carico ammissibili non siano stati fissati, il natante dovra' essere caricato in modo da non compromettere la sicurezza. 5 Le autorita' competenti per l'assegnazione della portata dei battelli per passeggeri da indicare nelle licenze applicano le regole previste dalla loro rispettiva normativa nazionale. 6 Sui natanti adibiti a trasporto pubblico di persone, sia in servizio regolare di linea sia da noleggio, e' affissa in luogo ben visibile una targa indicante la portata massima assegnata dall'autorita' competente.

Testo vigente dal 12 febbraio 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-01-20;19~art6 · fonte su Normattiva