visivi non ammessi 1 E' vietato portare segnali visivi diversi da quelli che sono prescritti o di utilizzarli in condizioni diverse da quelle prescritte o ammesse. 2 In deroga a quanto precede possono essere impiegate altre luci e segnalazioni per la comunicazione tra i battelli in servizio regolare di linea oppure tra gli stessi e la riva, a condizione che cio' non abbia a creare confusione con le luci e le segnalazioni menzionate nel presente regolamento. 3 E' vietato fare uso di bandiere che possano ostacolare la visibilita' o rendere difficile l'identificazione dei segnali previsti dal presente regolamento.

Testo vigente dal 12 febbraio 1997

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Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1997-01-20;19~art23 · fonte su Normattiva