in caso di visibilita' ridotta 1 In caso di visibilita' ridotta (nebbia, nevischio, ecc.) i natanti che non possono emettere i segnali ottici e quelli acustici prescritti e che non dispongono di bussola non devono intraprendere la navigazione. Se tale caso si verifica nel corso della navigazione, questi natanti devono raggiungere un porto o avvicinarsi alla riva nel piu' breve tempo possibile. 2 I natanti, ad eccezione dei battelli in servizio regolare di linea, devono ridurre la velocita' in funzione della diminuita visibilita' e fermarsi se le circostanze lo richiedono. 3 Sui battelli nei quali la distanza tra timoneria e prua e' superiore a 15 m e quando le condizioni di visibilita' lo richiedono deve essere posta una vedetta. Essa deve essere in grado di comunicare con il conduttore.

Testo vigente dal 12 febbraio 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-01-20;19~art56 · fonte su Normattiva