generale di vigilanza 1 Anche in assenza di prescrizioni particolari nel presente regolamento, il conduttore deve prendere tutte le misure di precauzione che sono richieste dal dovere generale di vigilanza e dalle regole della pratica corrente, al fine di evitare: a. di mettere in pericolo o di molestare le persone, b. di causare danni ad altri natanti, alle proprieta altrui, alle rive ed alla vegetazione rivierasca, o alle installazioni di qualsiasi natura che si trovano in acqua o sulle rive, c. di intralciare la navigazione o la pesca, d. di inquinare le acque o di alterarne le sue proprieta'. 2 Il conduttore deve accertarsi che la navigazione sia possibile senza pericolo e deve adattare la rotta alle condizioni locali.

Testo vigente dal 12 febbraio 1997

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1997-01-20;19~art4 · fonte su Normattiva