incagliati o affondati Qualora un natante sia arenato, incagliato o affondato in modo da costituire un pericolo per la sicurezza della navigazione, il conduttore dello stesso e' tenuto ad esporre i segnali previsti agli articoli 29 e 31 e a prendere immediatamente le misure necessarie per evitare il pericolo. In caso d'impossibilita' dovra' essere avvertita senza indugio la polizia.

Testo vigente dal 12 febbraio 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-01-20;19~art13 · fonte su Normattiva