particolari 1 I natanti la cui lunghezza fuori tutto e' inferiore a 2,5 m, come pure qualsiasi mezzo da spiaggia, i canotti gonfiabili ed ogni sorta di altri piccoli mezzi da svago e da gioco debbono navigare esclusivamente in prossimita' del riva ed all'interno di un fascia di 150 m dalla riva stessa; in nessun caso essi possono essere forniti di motore. 2 Non sono sottoposti a questa disposizione i natanti a remi da competizioni, le canoe, i caiacchi, i sandolini, le tavole a vela e simili purche' sprovvisti di motore.

Testo vigente dal 12 febbraio 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-01-20;19~art43 · fonte su Normattiva