[1]dato alla domanda di assistenza

[2]1. Se viene dato seguito alla domanda di assistenza, lo Stato richiesto informa al piu' presto lo Stato richiedente circa i provvedimenti adottati ed il risultato della sua assistenza. 2. Se la domanda e' respinta, lo Stato richiesto ne informa lo Stato richiedente al piu' presto,. indicandogli i motivi del rigetto. 3. Se, nel caso di una richiesta d'informazioni, lo Stato richiedente ha precisato la forma in cui auspica ricevere l'informazione e lo Stato richiesto e' in grado di farlo, quest'ultimo fornira' l'informazione nella forma desiderata.

Testo vigente dal 28 febbraio 2005

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urn:nir:stato:legge:2005-02-10;19~art20 · fonte su Normattiva