[1]all'obbligo di prestare assistenza
[2]1. L'assistenza puo' essere rifiutata o essere subordinata all'assolvimento di talune condizioni o esigenze qualora una parte ritenga che l'assistenza a titolo del presente protocollo:
- a)possa pregiudicare la sovranita' della Bosnia-Erzegovina o di uno Stato membro a cui sia stato chiesto di prestare assistenza ai sensi del presente protocollo; o
- b)possa pregiudicare l'ordine pubblico, la sicurezza o altri interessi essenziali, in particolare nei casi di cui all'articolo 10, paragrafo 2; o
- c)violi un segreto industriale, commerciale o professionale.
[3]2. L'assistenza puo' essere rinviata dall'autorita' interpellata qualora interferisca in un'indagine, in un'azione giudiziaria o in un procedimento in corso. In tal caso, l'autorita' interpellata consulta l'autorita' richiedente per stabilire se l'assistenza possa essere fornita secondo le modalita' o alle condizioni che l'autorita' interpellata potrebbe esigere.
[4]3. Se l'autorita' richiedente domanda un'assistenza che essa non sarebbe in grado di fornire se le venisse richiesta, lo fa presente nella sua domanda. Spetta quindi all'autorita' interpellata decidere quale seguito dare a tale domanda.
[5]4. Nei casi di cui ai paragrafi 1 e 2, la decisione dell'autorita' interpellata e le relative motivazioni devono essere comunicate senza indugio all'autorita' richiedente.
Testo vigente dal 25 giugno 2010
