Salvo se le Parti interessate convengono diversamente per via bilaterale: a. le spese ordinarie stanziate per fornire l'assistenza sono a carico dello Stato richiesto; b. le spese straordinarie stanziate per l'assistenza sono a carico dello Stato richiedente.

Testo vigente dal 28 febbraio 2005

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urn:nir:stato:legge:2005-02-10;19~art26 · fonte su Normattiva