[1]accordi ed intese internazionali

[2]1. Le possibilita' di assistenza previste dalla presente Convenzione non si limiteranno, ne' saranno limitate da quelle che derivano da qualsiasi accordo internazionale ed altre intese esistenti o che potrebbero esistere fra le Parti interessate, o da altri strumenti relativi alla cooperazione in materia fiscale. 2. In deroga alle disposizioni della presente Convenzione, le Parti membri della Comunita' Economica Europea, applicano nelle loro reciproche relazioni le regole comuni in vigore in tale Comunita'.

Testo vigente dal 28 febbraio 2005

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urn:nir:stato:legge:2005-02-10;19~art27 · fonte su Normattiva