[1]: d'informazioni su richiesta
[2]1. Su richiesta dello Stato richiedente, lo Stato richiesto fornisce ogni informazione di cui all'Articolo 4 relativa ad una determinata persona o transazione. 2. Se le informazioni disponibili nelle cartelle fiscali dello Stato richiesto non consentono di dar seguito alla richiesta d'informazioni, detto Stato deve prendere tutti i provvedimenti necessari al fine di fornire allo Stato richiedente le informazioni richieste.
Testo vigente dal 28 febbraio 2005
