[1]: d'informazioni su richiesta

[2]1. Su richiesta dello Stato richiedente, lo Stato richiesto fornisce ogni informazione di cui all'Articolo 4 relativa ad una determinata persona o transazione. 2. Se le informazioni disponibili nelle cartelle fiscali dello Stato richiesto non consentono di dar seguito alla richiesta d'informazioni, detto Stato deve prendere tutti i provvedimenti necessari al fine di fornire allo Stato richiedente le informazioni richieste.

Testo vigente dal 28 febbraio 2005

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2005-02-10;19~art5 · fonte su Normattiva