[1]Scambio di informazioni su richiesta
[2]1. L'autorita' competente della Parte interpellata provvede a fornire su richiesta le informazioni per le finalita' indicate all'articolo 1. Dette informazioni sono scambiate indipendentemente dal fatto che la condotta in esame costituisca o meno un reato ai sensi della legislazione della Parte interpellata nel caso in cui detta condotta abbia avuto luogo nel territorio della Parte interpellata. 2. Se le informazioni in possesso dell'autorita' competente della Parte interpellata non sono sufficienti a soddisfare la richiesta di informazioni, detta Parte utilizza tutte le misure rilevanti per la raccolta delle informazioni al fine di fornire alla Parte richiedente le informazioni richieste, nonostante la Parte interpellata non abbia necessita' di dette informazioni ai fini della propria imposizione. 3. Se specificamente richiesto dall'autorita' competente di una Parte richiedente, l'autorita' competente della Parte interpellata fornisce le informazioni conformemente al presente articolo nella misura prevista dalla propria legislazione nazionale, in forma di deposizioni di testimoni e di copie autentiche di documenti originali. 4. Ciascuna Parte contraente assicura che le proprie autorita' competenti per le finalita' specificate all'articolo 1 dell'Accordo, abbiano l'autorita' di ottenere e fornire, su richiesta:
- a)informazioni in possesso di banche, di altri istituti finanziari e di qualsiasi persona che agisce in qualita' di intermediario o fiduciario, inclusi procuratori e fiduciari;
- b)informazioni riguardanti la proprieta' di societa' di capitali, societa' di persone, trust, fondazioni, «Anstalten» e altre persone comprendendo, nei limiti di cui all'articolo 2, le informazioni sulla proprieta' relative a tutte queste persone in una catena di possesso; nel caso dei trust, le informazioni sui disponenti, i fiduciari e i beneficiari; e nel caso delle fondazioni, le informazioni su soci fondatori, componenti del consiglio della fondazione e beneficiari. Inoltre, il presente Accordo non prevede un obbligo per le Parti contraenti di ottenere o fornire informazioni sulla proprieta' con riferimento alle societa' quotate in Borsa o ai piani o fondi comuni pubblici d'investimento, a meno che dette informazioni non possano essere ottenute senza grandi difficolta'. 5. L'autorita' competente della Parte richiedente fornisce le seguenti informazioni all'autorita' competente della Parte interpellata nel caso in cui produca una richiesta di informazioni conformemente al presente Accordo al fine di dimostrare la presumibile rilevanza delle informazioni contenute nella richiesta:
- a)l'identita' della persona sottoposta a verifica o indagine;
- b)una dichiarazione circa l'informazione richiesta in cui se ne specifica la natura e la forma in cui la Parte richiedente desidera ricevere le informazioni dalla Parte interpellata;
- c)la finalita' fiscale per la quale si richiedono le informazioni;
- d)le ragioni per cui si ritiene che le informazioni richieste siano detenute dalla Parte interpellata o siano in possesso o sotto il controllo di una persona nella giurisdizione della Parte interpellata;
- e)nei limiti delle informazioni di cui si dispone, il nome e l'indirizzo delle persone che si ritiene siano in possesso delle informazioni richieste;
- f)una dichiarazione attestante che la richiesta e' conforme alla legislazione e alle prassi amministrative della Parte richiedente, che - qualora le informazioni richieste rientrassero nella giurisdizione della Parte richiedente - l'autorita' competente di quest'ultima potrebbe acquisire dette informazioni ai sensi della legislazione della Parte richiedente o nel corso della normale prassi amministrativa, e che la richiesta e' conforme al presente Accordo;
- g)una dichiarazione che la Parte richiedente ha esaurito tutti i mezzi a disposizione sul proprio territorio per ottenere le informazioni, ad eccezione di quelli che comporterebbero grandi difficolta'. 6. L'autorita' competente della Parte interpellata invia le informazioni richieste alla Parte richiedente nel piu' breve tempo possibile. Per assicurare una risposta celere, l'autorita' competente della Parte interpellata deve:
- a)confermare per iscritto all'autorita' competente della Parte richiedente di aver ricevuto la richiesta e, in caso di richiesta incompleta, darne notifica all'autorita' competente della Parte richiedente entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta;
- b)se l'autorita' competente della Parte interpellata non e' stata in grado di ottenere e fornire le informazioni entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta, inclusi i casi in cui incontri ostacoli nel fornire le informazioni o si rifiuti di fornirle, deve informare immediatamente la Parte richiedente, spiegando le ragioni per cui non e' in grado di fornire le informazioni, la natura degli ostacoli o le ragioni del rifiuto.
Testo vigente dal 25 novembre 2016
