[1]- Membri della Commissione

[2]In caso di controversia tra piu' di due Parti, le Parti che hanno lo stesso interesse designano di comune accordo i loro membri della Commissione. Allorche' due o piu' Parti hanno interessi separati o sono in disaccordo sul fatto di avere o meno lo stesso interesse, esse nominano i loro membri separatamente.

Testo vigente dal 5 marzo 2007

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urn:nir:stato:legge:2007-02-19;19~allegato-art2 · fonte su Normattiva