Art. 2 (Allegato)
[1]- Membri della Commissione
[2]In caso di controversia tra piu' di due Parti, le Parti che hanno lo stesso interesse designano di comune accordo i loro membri della Commissione. Allorche' due o piu' Parti hanno interessi separati o sono in disaccordo sul fatto di avere o meno lo stesso interesse, esse nominano i loro membri separatamente.
Testo vigente dal 5 marzo 2007
