[1]- Trattamento preferenziale per i Paesi in via di sviluppo

[2]I Paesi sviluppati devono facilitare gli scambi culturali con i Paesi in via di sviluppo accordando, attraverso strutture istituzionali e giuridiche adeguate, un trattamento preferenziale agli artisti e ad altre figure professionali ed operatori culturali, nonche' ai beni e servizi culturali provenienti dai Paesi in via di sviluppo.

Testo vigente dal 5 marzo 2007

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urn:nir:stato:legge:2007-02-19;19~art16 · fonte su Normattiva