Ciascuna parte incoraggera' la cooperazione reciproca tra le Istituzioni e le associazioni culturali in entrambi i Paesi. A queste Istituzioni verra' riconosciuto il trattamento piu' favorevole, in modo tale da facilitare la cooperazione reciproca in accordo con le leggi ed i regolamenti applicabili nel Paese ospite.

Testo vigente dal 10 novembre 2017

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