Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione sulla responsabilita' civile per i danni dovuti a inquinamento da combustibile delle navi, con allegato, fatta a Londra il 23 marzo 2001
Art. 2 — Ordine di esecuzione
Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione di cui all'articolo 1, di seguito denominata: «Convenzione», a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 14 della Convenzione stessa.
Testo vigente dal 22 febbraio 2010
