Art. 2 — Ordine di esecuzione
Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione di cui all'articolo 1, di seguito denominata «Convenzione», a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 32 della Convenzione stessa.
Testo vigente dal 26 luglio 2012
