Articolo abrogato.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Articolo abrogato.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
2 versioni dal 1976
Confronto con la versione in vigore dal 11 maggio 1976 al 22 dicembre 2008. 177 parole tolte in 2 capoversi.
tolto: Il decreto-legge 18 marzo 1976, n. 47, concernente la partecipazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato ad imprese aventi per fine lo studio, la progettazione e la costruzione di linee ferroviarie anche in territorio estero, e' convertito in legge con la seguente modificazione:
tolto: L'articolo 2 e' sostituito con il seguente: "Al regio decreto 13 maggio 1929, n. 836, e' aggiunto il seguente articolo 3: "Qualora le societa' di cui al secondo comma del precedente articolo 1 siano interessate ad appalti aggiudicati a seguito di gare internazionali, l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, con decreto del Ministro per i trasporti di concerto con il Ministro per il tesoro, puo' essere autorizzata, anche in deroga alle norme vigenti, ad utilizzare proprio personale presso le predette societa', per il tempo strettamente necessario al perseguimento delle finalita' indicate al secondo comma dell'articolo 1. I relativi oneri graveranno sulle menzionate societa'. L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato potra' essere altresi' autorizzata, con il decreto ministeriale di cui al precedente comma ovvero con decreti successivi, a fornire attrezzature e materiali a titolo di locazione"".
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1976-04-26;190~artunico · fonte del testo