agli obiettivi e ai principi della Carta dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e dell'Atto Finale della CSCE di Helsinki le due Parti Contraenti rispetteranno i principi dell'eguaglianza sovrana e del rispetto dei diritti inerenti alla sovranita', del non ricorso alla minaccia o dell'uso della forza, dell'inviolabilita' delle frontiere, dell'integrita' territoriale degli Stati e della loro indipendenza politica, della composizione pacifica delle controversie, del non intervento negli affari interni, del rispetto dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, inclusa la liberta' di pensiero, coscienza, religione o credo, dell'eguaglianza dei diritti e autodeterminazione dei popoli, della cooperazione tra gli stati, dell'esecuzione in buona fede degli obblighi di diritto internazionale.

Testo vigente dal 2 luglio 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-06-16;191~trattato-art2 · fonte su Normattiva