Parti Contraenti terranno consultazioni regolari sulle questioni internazionali e sui temi bilaterali di comune interesse. Gli incontri al piu' alto livello avranno luogo, se possibile, una volta l'anno; i Ministri degli Esteri si incontreranno per lo meno una volta l'anno; gli altri membri di governo terranno consultazioni con scadenze periodiche. Consultazioni regolari avranno luogo anche a livello funzionari dei due Ministeri degli Esteri competenti per gli affari politici, economici e culturali.
Testo vigente dal 2 luglio 1997
