Art. 2 (Trattato)
Alte Parti Contraenti terranno consultazioni sulle questioni internazionali e sui temi bilaterali di comune interesse. A tal fine incontri al piu' alto livello avranno luogo d'intesa tra le Parti. I Ministri degli Esteri si incontreranno per lo meno una volta all'anno, mentre altri membri di Governo terranno consultazioni con scadenze periodiche. Se una delle Parti ritenesse che una situazione minacci i suoi supremi interessi di sicurezza, essa potra' chiedere all'altra Parte che si proceda senza indugio a consultazioni bilaterali per esaminare le misure piu' opportune, anche nei pertinenti fori internazionali, allo scopo di ridurre o di eliminare la minaccia.
Testo vigente dal 18 marzo 1995
