Art. 12 (Trattato)
Alte Parti contraenti promuoveranno, anche nell'ambito di Organizzazioni internazionali e regionali, specifici programmi volti a migliorare i livelli di sicurezza nelle centrali nucleari, con particolare riguardo all'adeguamento degli impianti esistenti alle normative internazionali di sicurezza.
Testo vigente dal 2 luglio 1997
