[1]nel settore dell'istruzione e della formazione

[2]1. Le Parti concordano che la cooperazione in questo ambito e' volta al miglioramento significativo della qualita' dell'istruzione e della formazione professionale. A tal fine, particolare attenzione sara' accordata al problema dell'accesso dei giovani, delle donne, degli anziani, delle popolazioni indigene e di altri gruppi etnici centroamericani all'istruzione, intesa anche come corsi tecnici, corsi universitari e formazione professionale e al problema del raggiungimento degli obiettivi di sviluppo del millennio relativi a tale settore. 2. Le Parti decidono di cooperare piu' strettamente in materia di istruzione e di formazione professionale, promuovendo la collaborazione tra universita' e imprese, al fine di aumentare il livello di competenza del personale di grado superiore. 3. Le Parti decidono inoltre di accordare particolare attenzione ai programmi e agli interventi decentrati (ALFA, ALBAN, URB-AL, ecc.), che creano contatti permanenti tra organismi specializzati di entrambe le Parti e che incoraggiano la condivisione e lo scambio di esperienze e risorse tecniche. In tale contesto, la cooperazione puo' inoltre sostenere iniziative e programmi scolastici e di formazione adeguati ai bisogni specifici dei paesi dell'America centrale. 4. Le Parti promuoveranno l'istruzione delle popolazioni indigene, anche negli idiomi parlati da queste ultime.

Testo vigente dal 5 aprile 2006

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2006-03-06;137~art37 · fonte su Normattiva