[1]Strutture
[2]Per facilitare la cooperazione nell'ambito del presente accordo, le Parti convengono di concedere le agevolazioni necessarie agli esperti e funzionari debitamente autorizzati, per lo svolgimento dei loro compiti nell'ambito della cooperazione, in conformita' delle regolamentazioni e delle norme interne di entrambe le Parti.
Testo vigente dal 23 novembre 2011
