Ratifica ed esecuzione della convenzione di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare di Polonia, fatta a Varsavia il 28 aprile 1989
Art. 4 (Convenzione)
facoltativo di estradizione L'estradizione puo' essere rifiutata:
- a)se il fatto per il quale e' domandata e' stato commesso, in tutto o in parte, su territorio della Parte richiesta o in un luogo considerato tale dalla legge della Parte stessa;
- c)se il fatto per la quale e' domandata e' stato commesso fuori dal territorio delle Parti e la legge della Parte richiesta non prevede la punibilita' del fatto in questione quando e' commesso fuori dal proprio territorio.
Testo vigente dal 18 giugno 1993
