[1]Articolo VI Rifiuto facoltativo dell'estradizione

[2]1. L'estradizione puo' essere rifiutata se, alla data della domanda, la persona da estradare e' cittadina della Parte richiesta, salvo che tale cittadinanza sia stata acquisita allo scopo di impedire l'estradizione. 2. L'estradizione potra' anche essere rifiutata se il fatto per il quale e' chiesta e' stato commesso, in tutto o in parte, sul territorio della Parte richiesta o in un luogo considerato tale dalla legge di questa stessa Parte. 3. In caso di rifiuto, la Parte richiesta, su domanda dell'altra Parte, sottoporra' il caso alle proprie autorita' competenti per l'instaurazione del procedimento penale. A tal fine la Parte richiedente dovra' fornire elementi utili. La Parte richiesta comunichera', al piu' presto, il seguito dato alla richiesta e successivamente la decisione finale.

Testo vigente dal 22 novembre 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-11-03;211~trattato-artvi · fonte su Normattiva