Ratifica ed esecuzione della convenzione sul commercio del grano e della convenzione per l'aiuto alimentare, adottate a Washington il 29 marzo 1971
Art. 1 (Approvazione)
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare i seguenti atti internazionali, adottati a Washington il 29 marzo 1971:
- a)convenzione sul commercio del grano;
- b)convenzione sull'aiuto alimentare.
Testo vigente dal 24 maggio 1974
