Ratifica ed esecuzione della convenzione sul commercio del grano e della convenzione per l'aiuto alimentare, adottate a Washington il 29 marzo 1971
Art. 2 (Approvazione)
Piena ed intera esecuzione e' data alle convenzioni di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita' rispettivamente all'articolo 26 della convenzione indicata sub a) e dell'articolo X della convenzione indicata sub b).
Testo vigente dal 24 maggio 1974
