INDIPENDENTI 1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'esercizio di una libera professione o da altre attivita' di carattere indipendente sono imponibili soltanto in detto Stato. Tuttavia, tali redditi sono imponibili anche nell'altro Stato contraente se le predette professioni o attivita' sono esercitate in detto altro Stato e se egli:

  • a)dispone abitualmente in detto altro Stato di una base fissa per l'esercizio di dette professioni o attivita'; o
  • b)soggiorna in detto altro Stato per l'esercizio di dette professioni o attivita' per un periodo o periodi che ammontano in complessivo a 183 giorni o piu' nell'arco di un periodo protratto di 12 mesi. In tali circostanze, i redditi sono imponibili, a seconda dei casi, in detto altro Stato ma unicamente nella misura in cui sono attribuibili a detta base fissa o provengono dalle professioni o attivita' esercitate nel corso del suo soggiorno in detto altro Stato. 2. I redditi che un'impresa di uno Stato contraente ritrae dall'esercizio di una libera professione o da altre attivita' di carattere analogo sono imponibili soltanto in detto Stato. Tuttavia, tali redditi sono imponibili anche nell'altro Stato contraente se le predette professioni o attivita' sono esercitate in detto altro Stato e se:
  • a)l'impresa dispone di una stabile organizzazione in detto altro Stato per mezzo della quale vengono esercitate le professioni o attivita'; o
  • b)il periodo o i periodi nel corso dei quali le professioni sono esercitate oltrepassano in totale 183 giorni nell'arco di un periodo protratto di 12 mesi. In tali circostanze, i redditi sono imponibili, a seconda dei casi, in detto altro Stato ma unicamente nella misura in cui sono attribuibili a detta stabile organizzazione o alle professioni o attivita' esercitate in detto altro Stato. In entrambi i casi, l'impresa puo' scegliere, relativamente a tali redditi, di essere tassata in detto altro Stato conformemente alle disposizioni dell'articolo 7 del presente Accordo, come se i redditi fossero attribuibili a una stabile organizzazione dell'impresa situata in detto altro Stato. Questa scelta non pregiudica il diritto di detto altro Stato a imporre una ritenuta alla fonte su detti redditi. 3. L'espressione "libera professione" comprende in particolare le attivita' indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo e pedagogico, nonche' le attivita' indipendenti dei medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili, ed altre attivita' che richiedono specifiche capacita' professionali.

Testo vigente dal 18 giugno 1993

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urn:nir:stato:legge:1993-06-07;195~accordo-art14 · fonte su Normattiva