INDIPENDENTI 1. I redditi che un residente di uno Stato Contraente ritrae dall'esercizio di una libera professione o da altre attivita' indipendenti di carattere analogo sono imponibili in detto Stato. Tali redditi sono imponibili anche nell'altro Stato Contraente se le predette attivita' sono esercitate in detto altro Stato e se il medesimo:
- a)soggiorna in detto altro Stato per un periodo o periodi che ammontano a 183 giorni nel corso dell'anno fiscale considerato; o
- b)dispone abitualmente in detto Stato di una base fissa per l'esercizio delle sue attivita', ma unicamente nella misura in cui tali redditi sono imputabili a detta base fissa. 2. L'espressione "libera professione" comprende le attivita' indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo e pedagogico, nonche' le attivita' indipendenti dei medici, chirurghi, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili.
Testo vigente dal 1 agosto 1995
