E SPORTIVI 1. Nonostante le disposizioni degli articoli 14 e 15, i redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dalle sue prestazioni personali esercitate nell'altro Stato contraente in qualita' di artista dello spettacolo, quale un artista di teatro, del cinema, della radio o della televisione, o in qualita' di musicista, nonche' di sportivo sono imponibili in detto altro Stato. 2. Quando i redditi derivanti da prestazioni personali che un artista dello spettacolo o uno sportivo esercita personalmente ed in tale qualita' sono attribuiti ad una persona diversa dall'artista o dallo sportivo medesimo, detti redditi sono imponibili nello Stato contraente in cui le prestazioni dell'artista o dello sportivo sono esercitate, nonostante le disposizioni degli articoli 7, 14 e 15. 3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano ai redditi derivanti da attivita' esercitate in uno Stato contraente da artisti o da sportivi qualora il soggiorno in detto Stato sia finanziato essenzialmente con fondi pubblici dell'altro Stato contraente o di una sua suddivisione politica o amministrativa o di un suo ente lo- cale.
Testo vigente dal 18 giugno 1993
