1. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 19 del presente Accordo, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad un cessato impiego ed ogni altra annualita' pagata a tale residente sono imponibili soltanto in detto Stato. 2. Il termine "annualita'" designa le somme fisse pagabili periodicamente a date stabilite vita natural durante oppure per un periodo di tempo determinato o determinabile, in dipendenza di un obbligo contratto di effettuare tali pagamenti contro un adeguato e pieno corrispettivo in denaro o in beni valutabili in denaro.
Testo vigente dal 18 giugno 1993
