REDDITI Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente, qualsiasi ne sia la provenienza, non trattati negli articoli precedenti del presente Accordo, sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente.

Testo vigente dal 18 giugno 1993

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urn:nir:stato:legge:1993-06-07;195~accordo-art22 · fonte su Normattiva