DELLA DOPPIA IMPOSIZIONE 1. Si conviene che la doppia imposizione sara' evitata conformemente ai seguenti paragrafi del presente articolo. 2. Nel caso della Turchia: Qualora un residente della Turchia percepisce un reddito che, in conformita' alle disposizioni del presente Accordo, e' imponibile in Italia ed in Turchia, la Turchia fatte salve le disposizioni della legislazione fiscale turca concernente il credito per imposte estere (che non ne pregiudichi i principi generali) puo' dedurre dall'imposta sul reddito di detta persona, un ammontare pari all'imposta sul reddito pagata in Italia. Tuttavia, detta deduzione non deve eccedere la quota d'imposta sul reddito calcolata in Turchia prima di effettuare la deduzione, che e' adeguata al reddito imponibile in Italia. Tuttavia, nessuna deduzione sara' accordata ove l'elemento di reddito venga assoggettato in Turchia ad imposizione mediante ritenuta a titolo d'imposta su richiesta del beneficiario di detto reddito in base alla legislazione turca. 3. Nel caso dell'Italia: Se un residente dell'Italia possiede elementi di reddito che sono imponibili in Turchia, l'Italia, nel calcolare le proprie imposte sul reddito specificate all'articolo 2 del presente Accordo, puo' includere nella base imponibile di tali imposte detti elementi di reddito, a meno che espresse disposizioni del presente Accordo non stabiliscano diversamente. In tal caso, l'Italia deve dedurre dalle imposte cosi' calcolate l'imposta sui redditi pagata in Turchia, ma l'ammontare della deduzione non puo' eccedere la quota della predetta imposta italiana attribuibile ai detti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo. Tuttavia, nessuna deduzione sara' accordata ove l'elemento di reddito venga assoggettato in Italia ad imposizione mediante ritenuta a titolo di imposta su richiesta del beneficiario di detto reddito in base alla legislazione italiana. 4. Ai fini dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo, quando l'imposta sugli utili di un'impresa, sui dividendi, interessi o canoni provenienti da uno Stato contraente non e' prelevata o e' ridotta ai sensi delle leggi di detto Stato, tale imposta non prelevata o ridotta si considera pagata per un ammontare non superiore:

  • a)al 36 per cento degli utili di imprese di cui all'articolo 7;
  • b)al 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi di cui all'articolo 10;
  • c)al 15 per cento dell'ammontare lordo degli interessi di cui all'articolo 11;
  • d)al 10 per cento dell'ammontare lordo dei canoni di cui all'articolo 12.

Testo vigente dal 18 giugno 1993

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urn:nir:stato:legge:1993-06-07;195~accordo-art23 · fonte su Normattiva