[1]1. Il presente Accordo rimarra' in vigore fino alla denuncia da parte di uno degli Stati contraenti. Ciascuno Stato contraente puo' denunciare l'Accordo, per via diplomatica, notificandone la cessazione almeno sei mesi prima della fine dell'anno solare successivo al periodo di cinque anni dalla data di entrata in vigore dell'Accordo. In tal caso, l'Accordo cessera' di avere effetto per le imposte relative ai periodi d'imposta che iniziano il, o successivamente al, primo gennaio dell'anno immediatamente successivo a quello in cui e' stata notificata la denuncia. In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati a farlo, hanno firmato il presente Accordo. Fatto ad Ankara, il 27 luglio 1990, in duplice esemplare, in lingua italiana, turca ed inglese, tutti i testi aventi eguale valore e prevalendo il testo inglese in caso di dubbio.

[2]Per il Governo della Per il Governo della Repubblica italiana Repubblica turca De Michelis

[3]Parte di provvedimento in formato grafico

Testo vigente dal 18 giugno 1993

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urn:nir:stato:legge:1993-06-07;195~accordo-art30 · fonte su Normattiva