Le Parti contraenti offriranno reciprocamente borse di studio, di pari valore a laureati dell'altro Paese, per studi e ricerche a livello postuniversitario. Si impegnano, anche, a facilitare, nel quadro delle rispettive legislazioni interne, il soggiorno dei borsisti, ed eventualmente dei loro familiari a carico conviventi, nel proprio territorio, durante il periodo di durata della borsa.
Testo vigente dal 26 giugno 1998
